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Sezione Informativa Personale Scolastico

Il personale scolastico è formato dal personale docente e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA ) che lavora nell’Istituto. La presente sezione è riservata alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti principali che devono essere conosciuti dal personale in servizio.

1. C.C.N.L. – Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione.

2. C.I.I. – Contratto Integrativo di Istituto

Il Contratto Integrativo d’Istituto è un accordo a livello di scuola stipulato tra il Dirigente Scolastico, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nel rispetto dei limiti prefissati dai Contratti Collettivi Nazionali. Il Contratto Integrativo di Istituto ha durata triennale, ma annualmente viene sottoscritto un accordo sul trattamento economico accessorio.

3. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, al quale si affianca il Codice di comportamento dei dipendenti del MIM

4. CODICE DISCIPLINARE

Ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito dell’Istituto del codice disciplinare per il personale della scuola equivale ad ogni effetto all’affissione all’albo della sede di lavoro.

5. DIRITTO DI SCIOPERO

Si riepilogano nella presente sezione le principali normative, regolamenti e informazioni in materia di diritto allo sciopero del personale scolastico.

6. FERIE DEL PERSONALE

Si riepilogano nella presente sezione le principali disposizioni relative alle ferie del personale.

Normativa di riferimento:
  • – Art. 5 comma 8, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile;
  • – Art. 1, comma 54 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013): “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
  • – Art. 1, comma 55 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che ha modificato l’art. 5 comma 8, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, con l’aggiunta del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
  • – Il vigente CCNL (al quale si rimanda).
Indicazioni operative per i docenti:

1) Ferie del personale docente a TI e del personale docente a TD con contratto al 31/08: 

Il personale docente a tempo indeterminato e il personale docente a tempo determinato con contratto al 31/08 procederà a presentare la domanda di ferie, di cui dovrà usufruire ordinariamente nei giorni di sospensione delle lezioni annualmente previsti dal calendario scolastico regionale nei quali non siano calendarizzati impegni a carattere collegiale o individuale (salvo che non voglia usufruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal CCNL vigente).

2) Ferie del personale docente a TD con supplenza breve e saltuaria o fino al termine delle lezioni o fino al 30/06: 

La Nota prot. n. 72696 del 04/09/2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione degli art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e all’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012 per il personale docente a tempo determinato con supplenza breve e saltuaria o fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno: “A nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle (…). Ne consegue che (…) a partire dal 1° gennaio 2013, sarà consentito la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensioni delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”. 

Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, il personale docente con contratto a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria o fino al termine delle lezioni o fino al 30/06 presenterà domanda di usufruire delle ferie unicamente nei giorni di sospensione delle lezioni annualmente previsti dal calendario scolastico regionale nei quali non siano calendarizzati impegni a carattere collegiale o individuale (salvo che non voglia usufruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, senza oneri per la finanza pubblica). Qualora non lo faccia, saranno comunque monetizzate unicamente le ferie nella misura data dai giorni spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni previste per il singolo anno scolastico compresi nel periodo di vigenza del suo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente.

7. TUTELA DELLE LAVORATRICI

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